Associazione MGBrescia
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3. Lo Statuto

Puoi scaricare lo statuto in formato pdf

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Statuto di associazione



1. COSTITUZIONE - SEDE

È costituita l'associazione denominata "Giovani Musicisti Bresciani - MGBrescia", di seguito semplicemente Associazione.
L'Associazione è apolitica, apartitica e senza scopo di lucro ed intende operare nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.
L'Associazione ha sede in Via Mazzini, 84 - Concesio (BS) come stabilito dai soci fondatori.
L'Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue scopi di promozione culturale ed artistica: diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non; ampliare la conoscenza della cultura musicale ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; proporsi come elemento di incontro e di aggregazione culturale assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

3. OGGETTO SOCIALE

3.1. L'Associazione ha per oggetto: a) La diffusione e promozione di iniziative legate agli artisti musicali locali.
b) La promozione ed organizzazione di manifestazioni ed eventi.

3.2. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale.

3.2.1. L'Associazione potrà compiere operazioni come le compra-vendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre garanzie equivalenti; l'organizzazione di attività marginali commerciali.

3.2.2. L'Associazione potrà, inoltre, commercializzare e produrre materiale promozionale relativo all'associazione stessa e alla realtà musicale locale, come ad esempio gadget, magliette, supporto cartaceo, ottico, magnetico, video e multimediale, e altro ancora. Si specifica che il materiale promozionale di cui sopra sarà distribuito previo vaglio dei responsabili dell'Associazione.

3.3. L'Associazione potrà utilizzare canali di comunicazione multimediale quali siti web, forum, social network ed altro ancora.

3.4. L'Associazione mantiene ed estende i contatti con le aziende e gli ambienti di lavoro mediante delegati opportunamente scelti, i quali, sensibili al problema, provvedono alla diffusione della documentazione.

4. ASSOCIATI

4.1. Oltre ai fondatori, possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione. Gli associati si distinguono in: fondatori, sostenitori e simpatizzanti.

4.2. Sono fondatori coloro che hanno partecipato alla fase costitutiva dell'Associazione.
Essi, in prima applicazione del presente statuto, nominano il Presidente dell'Associazione, il quale designa il suo vice e i membri del Consiglio Direttivo. Tale organo è composto da cinque persone oltre il Presidente. Si specifica che quest'ultimo, in seguito alla prima applicazione del presente statuto, il Presidente sarà eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea degli associati sostenitori.
I soci fondatori sono: Andrico Francesco, Boldori Davide, Bonometti Gabriele Luca, Bonometti Luca, Chiodi Laura, Lomazzi Vera, Luppi Marco, Paterlini Daniela, Pedrini Andrea, Tomasini Cesare Roberto, Toninelli Aldo.
Sono simpatizzanti coloro che vogliono far parte dell'associazione condividendone scopi e modalità operative. Questi pagheranno una quota base, deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo, da versare al momento dell'iscrizione.
Sono sostenitori coloro che sono associati in qualità di simpatizzanti da almeno un anno e contribuiscono attivamente alla crescita e alla realizzazione delle attività promosse dell'associazione. Il passaggio a socio sostenitore avviene previa richiesta da parte dell'associato e successiva approvazione, a maggioranza assoluta, dell'Assemblea degli associati. La risposta deve essere data entro 30 giorni dalla delibera dell'Assemblea. L'associato sostenitore ha diritto di voto nell'Assemblea degli associati. La quota associativa, deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo, sarà da versare al momento dell'ammissione.

4.3. L'iscrizione ha validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso. Gli associati che non rinnovano la loro iscrizione, versando la quota associativa entro il 31 Dicembre, sono considerati decaduti.

4.4. Avverso il rifiuto di ammissione è ammesso l'appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

5. DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA

5.1. La decadenza e/o l' esclusione da associato e' deliberata dal Consiglio Direttivo.

5.2. Ciascun iscritto può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, presentando comunicazione scritta. Egli non avrà però diritto al rimborso delle somme a qualsiasi titolo versate.
La qualità di associato si perde per scioglimento dell'Associazione.

5.3. Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

6. ASSOCIATO ONORARIO

6.1. L'Assemblea può conferire la qualifica di associato onorario a coloro che abbiano particolari benemerenze, previo diritto di veto del Presidente e previa consultazione col Collegio dei probiviri. Esso avrà gli stessi diritti dell'associato sostenitore.

7. ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

7.1. Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Presidenza;
d) il Collegio dei Revisori dei conti;
e) il Collegio dei probiviri.
A comporre gli organi dell'Associazione (ad eccezione del Collegio dei Revisori e dei probiviri) possono essere eletti solo coloro che siano associati.

8. RETRIBUZIONE

8.1. Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

9. COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

9.1. L'Assemblea, composta da tutti gli associati, è convocata dal Presidente dell'Organo amministrativo. La comunicazione della convocazione deve essere spedita con lettera raccomandata o tramite e-mail agli interessati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea.

9.2. Assemblea Ordinaria L'Assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno.
I compiti dell'Assemblea sono:
a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
b) discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
c) approvare regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
d) eleggere ogni 3 anni il Presidente, Revisori dei conti e Collegio dei probiviri.
L'Assemblea Generale discute quant'altro venga comunque sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

9.3. Assemblea straordinaria L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o per volontà del presidente ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità.

10. DELIBERAZIONI DELL' ASSEMBLEA

10.1. Le sedute dell'Assemblea, in prima convocazione, sono valide con la presenza di tanti associati sostenitori costituenti almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati sostenitori presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche in giorno successivo alla prima.
Le Assemblee indette per l'elezione degli organi dell'Associazione, sono valide, anche in seconda convocazione, se è presente la maggioranza assoluta degli associati sostenitori.
Le deliberazioni comunque vengono prese a maggioranza dei soci sostenitori presenti.

10.2. Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto o allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione debbono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole dei tre quarti degli associati sostenitori oltre al parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

11. CONSIGLIO DIRETTIVO O DI AMMINISTRAZIONE

11.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dal Presidente che nomina anche il suo Vice. Il Consiglio Direttivo provvede all'elezione a maggioranza assoluta del Segretario, del Tesoriere e dell'Economo. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri pari a cinque, più il Presidente.

11.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni tre mesi.
Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, eccetto quanto stabilito dal comma 11.1.
Verificandosi una vacanza di un componente per qualsiasi causa nel corso del triennio, il Presidente coopta un nuovo Consigliere per la residua durata del Consiglio direttivo in carica.
Qualora si verifichi una vacanza nelle cariche riservate alla designazione dei soci fondatori, competerà ad essi la designazione del sostituto.

11.3. Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:
a) formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
b) predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sull' attività svolta;
c) predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
d) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
e) proporre all'approvazione dell'Assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto;
f) altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'Associazione;
g) acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili;
h) stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali;
i) concedere fidejussioni e garanzie equivalenti.
l) deliberare annualmente l'importo della quota associativa.

12. DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO O DI AMMINISTRAZIONE

12.1. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, salvo decadenza del Presidente, e sono rieleggibili.
Il Presidente ha facoltà di sostituire un membro del Consiglio Direttivo motivando la sua decisione all'Assemblea. L'Assemblea deve ratificare la decisione del Presidente.

13. POTERI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DIRETTIVO

13.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ordinaria. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.
Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.
Dell'esecuzione di ogni suo atto, il Presidente dà notizia al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. Il Presidente stabilirà continuamente, di volta in volta, gli ambiti di collaborazione compreso o meno l'uso della firma associativa.
In caso di impedimento o assenza del presidente e del Vice presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo. In caso di decadenza degli stessi, verranno sostituiti dall'Assemblea.

13.2. Il Segretario cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente. Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili.
Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi associati.
Tiene aggiornato lo schedario. Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
Firma d' incarico del Presidente, la corrispondenza, i mandati di pagamento.

13.3. Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che del Collegio dei Revisori dei conti.
Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.
Le somme incassate dovranno essere da lui versate alla ... o presso altro istituto di credito indicato dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente, o, in sua assenza dal Vice presidente, e dal Segretario. Il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avverrà con assegni in conto corrente bancario o conto corrente postale con firme congiunte a due a due tra le seguenti persone: Presidente, Vice presidente, Tesoriere, Segretario.
Una volta al mese il Tesoriere presenta al Consiglio la situazione di cassa aggiornata.
È autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio di Amministrazione per eventuali pagamenti urgenti.

13.4. L' Economo, ove nominato, tiene aggiornato su apposito registro l'inventario di tutto il materiale sociale, ne sorveglia la manutenzione e ne è il responsabile.
Provvede alle piccole spese per le quali dispone di un fondo reintegrabile fissato dal Consiglio di Amministrazione.

14. PROBIVIRI - REVISORI DEI CONTI

14.1. I Probiviri debbono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali. Il loro compito è quello di intervenire in caso di controversie interne dell'Associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell'associazione stessa o offuscare il suo nome. Con apposita relazione scritta richiamano organi o singoli associati ai loro doveri e propongono all'Assemblea sia di radiare sia di rifiutare la richiesta di iscrizione.

14.2. I Revisori dei conti devono essere persone competenti nel settore contabile. Il loro compito è quello di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili. Hanno il potere di richiamare il Consiglio di Amministrazione ai suoi doveri, qualora ravvisino irregolarità di ordine contabile.

14.3. Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei conti sono composti da tre membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I probiviri sono eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli associati che non appartengono al Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea Generale (fra persone non associate) che designa tra gli effettivi il Presidente del Collegio. Essi devono essere invitati ai lavori dell'Assemblea Generale. Delle riunioni e degli accertamenti e verifiche eseguite i Revisori redigono regolare verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti. L'iniziativa per le riunioni spetta regolarmente al Presidente del Collegio dei Revisori.

15. FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

15.1. Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
a) le quote ordinarie degli associati;
b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
c) le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato,
dalla regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati;
d) dai beni di proprietà dell'Associazione;
e) da attività marginali di carattere commerciale e pubblicitario.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
I proventi derivanti da attività commerciali o pubblicitarie marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; l'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

15.2. Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'Associazione. L'ordinaria amministrazione del patrimonio è di competenza del Presidente il quale informa il Consiglio Direttivo, in occasione delle riunioni dello stesso, degli atti compiuti.
Le delibere relative alla straordinaria amministrazione del patrimonio sono di competenza del Consiglio Direttivo.
Gli atti amministrativi sono sottoscritti dal Presidente o da chi lo sostituisce.
Nessun diritto al patrimonio spetta agli associati per qualunque ragione cessino di essere tali (dimissioni, recesso, decadenza, esclusione) durante la vita dell'Associazione.

15.3. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

15.4. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

16. FONDO DI COSTITUZIONE

16.1. Il fondo e' costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione dell'Associazione. Gli associati contribuiscono al fondo con la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

17. SCIOGLIMENTO

17.1. Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

17.2. In caso di scioglimento dell'Associazione tutto il patrimonio della stessa, dimessa ogni passività e definito ogni sospeso, sarà devoluto ad enti o associazioni con la medesima finalità secondo le deliberazioni prese dall'Assemblea Generale a maggioranza qualificata, su proposta del Presidente.

17.3. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

18. DISPOSIZIONI GENERALI

18.1. L'Associazione ha durata indefinita.

18.2. Il Consiglio Direttivo redige ed approva regolamenti interni ad esso.
I regolamenti hanno la stessa efficacia delle norme statutarie. Sono quindi obbligatori e vincolanti per gli associati come per gli organi associativi, fino a loro revoca o modifica da deliberarsi sempre da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

18.3. Ogni questione o controversia che dovesse insorgere tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi, fra componenti degli organi medesimi (compresi fra di essi i liquidatori in caso di scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione) relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e dei regolamenti, comunque, dovrà essere devoluta per la soluzione, anche relativamente alle eventuali spese, al Collegio arbitrale.
Il Collegio sarà composto da tre arbitri amichevoli da nominarsi d'accordo tra i contendenti. Detti arbitri decideranno secondo equità ex bono et aequo e senza formalità di procedura. La loro decisione sarà inappellabile.

La guida è soggetta a continui cambiamenti che vanno di pari passo con l'evolversi dell'Associazione.


Associazione Giovani Musicisti Bresciani – MGBrescia - Sede legale: Via Mazzini, 84 - 25062 Concesio (BS)
Tel. +39.02.00614605 Fax.+39.030.51098492 - mail: info@mgbrescia.it - web: www.mgbrescia.it - P.Iva e Cod.Fisc. 03118600984

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